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L'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 3 del 13 Gennaio 2021 ha istituito sei codici tributo che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.

Legge di bilancio 2020

I primi tre codici riguardano il bonus introdotto dall’articolo 1, commi da 184 e seguenti, della legge n. 160/2019 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che diventano tre per gli investimenti in beni immateriali. Tempi diversi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento effettuato.

Il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

Nel caso in cui l'interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188.

Legge di bilancio 2021

I successivi codici tributo riguardano il bonus introdotto, con nuove regole, dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

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