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L’art.11 del D.L 24gennaio 2011 dispone: “Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità”. Si è dibattuto e tuttora si discute sul significato effettivo della disposizione.

Appare pacifico che la “gestione paritaria” stia a significare che le quote di partecipazione stabilite con gli atti costitutivi delle società non potranno essere modificati e, pertanto, nel caso in cui i soci siano due a ciascuno di essi deve essere attributo il 50% delle quote (33,33% ciascuno nel caso in cui i soci siano 3 e così via) e gli utili della società conseguentemente devono essere ripartiti alle medesime percentuali. Quanto alla forma societaria, appare pacifico che la società di persone deve essere una società in nome collettivo, dovendosi escludere la costituzione di una società in accomandita semplice in quanto i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione se non in forza di procura speciale. E non rispetterebbero pertanto il requisito della gestione paritaria.

Un altro aspetto che viene oggi dibattuto è quello relativo al compenso attribuito in prededuzione degli utili ad un socio per la direzione della farmacia: da un lato si afferma che in tal modo si alterererbbe la base paritaria delle quote di partecipazione agli utili; altri affermano che il princicpio paritario verrebbe salvaguardato se “fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità” . Tale incapacità potrebbe derivare da malattia che impedisca ad un socio l’attività lavorativa ovvero in caso di evento soggetto a tutela normativa (maternità).

Un’altra questione aperta è quella relativa all’associazione in partecipazione con apporto di capitale. Taluni sostengono che tale associazione non determina violazione dell’art. 11 citato in quanto si tratterebbe di una mera remunerazione del capitale conferito alla stessa stregua di un finanziamento. Da parte di altri si sostiene che l’attribuzione di quote di utili all’associato di capitale con violazione del principio paritario sopra enunciato.

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