Il 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che stabilisce le «modalità attuative e operative per gli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali», fissando la scadenza al 31 Marzo 2025. Questa copertura è diventata obbligatoria per gli immobili delle imprese grazie alla legge 213/2023.
Devono, pertanto, essere coperti gli eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, in conformità alle definizioni stabilite dal decreto attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio.
La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni iscritte nella sezione “Attivo” voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale utilizzate nell’esercizio dell’attività dell’impresa, quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Più precisamente, devono essere assicurate le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo impiegate". Questo includerebbe (il condizionale è d'obbligo) non solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo, come leasing, locazione o comodato.
Il decreto stabilisce che i testi delle polizze assicurative devono essere aggiornati entro 30 giorni dalla pubblicazione, rispettando così la scadenza del 31 marzo 2025 per la stipula da parte delle imprese.
Per le polizze già in corso, l'adeguamento dovrà avvenire al primo rinnovo o al primo pagamento utile.
Si tratta di un obbligo rilevante, poiché la sua violazione potrebbe, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 213/2023, comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o aiuti finanziari.