L'aggiornamento delle specifiche tecniche recepisce quanto stabilito dal D.Lgs. 180/2024, che ha abolito il limite di importo per la fattura semplificata per i contribuenti in regime forfettario. Per tutti gli altri contribuenti, l'utilizzo di tale fattura rimane limitato a operazioni di ammontare fino a 400 euro (IVA inclusa, se dovuta).
Un'importante novità è l'introduzione del nuovo codice tipo documento TD29, che incorpora le modifiche apportate all'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 471/1997 dal decreto legislativo 87/2024., relativo alla riforma delle sanzioni.
Tale codice si applica nel caso di omessa o irregolare emissione di fattura da parte del cedente o fornitore.
Fino al 30 agosto 2024 se la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall'operazione, il contribuente doveva autofatturare l'operazione entro il trentesimo giorno successivo, utilizzando il tipo documento TD20, e versare l'imposta, che poteva poi essere detratta. La mancata regolarizzazione comportava una sanzione amministrativa pari al 100% dell'IVA, con un minimo di 250 euro.
Dal 1° settembre 2024 i contribuenti devono continuare a segnalare le operazioni all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo codice tipo documento, ma non sono più obbligati a versare l'imposta. In caso di omissione, la sanzione prevista è del 70% dell'imposta, con un importo minimo di 250 euro. Inoltre, i termini per la segnalazione sono stati aggiornati a 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa dal fornitore o dalla ricezione di una fattura irregolare.
È importante notare che il nuovo sistema di "comunicazione all’ADE" entrerà in vigore il 1° settembre 2024. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche sono state pubblicate recentemente e non avranno effetto immediato; diventeranno operative solo a partire dal 1° aprile 2025. Pertanto, è necessario chiarire quale debba essere il comportamento appropriato da adottare nel periodo intermedio.