L’art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha disposto il differimento, dal 30.6.2024 al 30.11.2024, del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori all’1.1.2024.
Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
A seguito dell’intervento del DL 113/2024, l’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
• per l’intero ammontare, entro il 30.11.2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30.6.2024);
• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.11.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2024.