Per effetto di quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 13/2024, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA entro il 31 luglio 2024, anziché entro il 30 Giugno 2024, senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, a quelli che applicano il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese famigliari.
Qui di seguito le scadenze:
1° Luglio senza maggiorazione o 31 Luglio con maggiorazione dello 0,40%: termine del versamento di saldo e primo acconto per i seguenti contribuenti:
- Soggetti privati non titolari di partita IVA e non soci;
- Soggetti economici (e relativi soci/associati) a cui non si applicano gli ISA per causa di esclusione per superamento soglia di ricavi o compensi;
- Soggetti economici (e relativi soci/associati) che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA
31 luglio senza maggiorazione: termine di versamento del saldo e primo acconto per i seguenti contribuenti:
- Soggetti economici (e relativi soci/associati) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- Soggetti in regime forfettario e in regime di vantaggio (ex minimi).
Con il decreto correttivo del Governo sulla riforma fiscale, in fase di ultimazione, dovrebbe essere previsto (il condizionale è d'obbligo) anche per i soggetti i cui versamenti sono stati prorogati al 31 Luglio la possibilità di versare il saldo e il primo acconto con maggiorazione dello 0,40 per cento, entro la scadenza del 30 agosto 2024.