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Le vendite derivanti da commercio elettronico indiretto, in cui l'ordine ed eventualmente anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell'acquirente, sono assimilate alle vendite per corrispondenza. Pertanto, i relativi corrispettivi non sono soggetti ad alcun obbligo di certificazione fiscale se non quello di emissione della fattura su richiesta del cliente al momento dell'ordine. I relativi incassi dovranno comunque essere annotati nel registro dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 DPR 21 Dicembre 1996 n. 696.

Partendo da questo presupposto, l'Agenzia delle Entrate con risposta n.198/2019 ha precisato che, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione degli stessi.

Pertanto, i corrispettivi da commercio elettronico continuano a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico ma devono essere annotati nel registro previsto dall'art.24 DPR 633/1973 (Registro Corrispettivi). Le fatture, se richieste dal cliente al momento dell'ordine, dovranno essere elettroniche e trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

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