In base all'art.22 primo comma DPR 633/72 l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell’operazione e il documento commerciale o scontrino non è obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia stata emessa fattura.
La norma in esame precisa, inoltre, che se il documento commerciale o scontrino è stato emesso con l'indicazione della natura, qualità e quantità dell’operazione e con l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o del committente, esso costituisce “documentazione idonea” per emettere la fattura differita.
Pertanto, in caso di emissione di documento commerciale o scontrino senza le indicazioni di cui sopra, è possibile emettere fattura solamente se richiesta dal cliente e contestualemnte all'emissione dello stesso. Viceversa, laddove vengano indicati i dati di cui sopra, è possibile emettere documento commerciale o scontrino e succesivamente emettere fattura differita.
Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di un documento commerciale o scontrino, nelle stesse vanno riportati gli estremi identificativi nel seguente modo:
Il campo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc commerciale”);
nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.