Con la sentenza n. 118, depositata il 21.7.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2015, nella parte in cui prevede che, nei casi di licenziamento ingiustificato da parte di datori di lavoro che non raggiungono i limiti dimensionali previsti dall’articolo 18, commi 8 e 9 dello Statuto dei lavoratori (ossia aziende con non più di quindici dipendenti per sede o Comune e in ogni caso non oltre sessanta in totale), l’indennizzo economico non possa superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

Secondo i giudici costituzionali, tale limite massimo, rigido e invalicabile, risulta sproporzionato soprattutto se si considera che va a sommarsi al dimezzamento degli importi già previsti dagli articoli 3, 4 e 6 dello stesso decreto. Una soglia così bassa restringe eccessivamente il margine di valutazione del giudice, impedendogli di applicare criteri fondamentali come la personalizzazione, l’equità e l’adeguatezza del risarcimento, oltre a minare la funzione dissuasiva che l’indennità dovrebbe avere nei confronti del datore di lavoro.

Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice ritenuta esigua e tale da non consentire al giudice di adeguare il risarcimento alle concrete dimensioni (fatturato) dell’azienda, rispettando i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno da licenziamento.

La sentenza apre scenari rilevanti per la maggior parte delle aziende italiane (tra cui le farmacie) che occupano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti (assunti con il Job Act, dunque dal 2015 in poi) con la possibilità che i Giudici interessati possano rimodulare l’indennità risarcitoria aumentandola anche oltre le sei mensilità e, si ritiene (ma mancano indicazioni specifiche), fino ad un massimo di 18 mensilità.

La Corte ha, infine, invitato il legislatore a intervenire sul tema dei licenziamenti nelle imprese di dimensioni ridotte, osservando come, anche nella normativa europea e in altri ambiti del diritto nazionale (come quello della crisi d’impresa), il numero dei dipendenti non rappresenti necessariamente un indicatore fedele della capacità economica dell’impresa e quindi della possibilità di sostenere i costi derivanti da un licenziamento irregolare.