La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, in fase di conversione del DL 146/2021, ha instituito l'obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, da inviare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro,

L’inadempimento sarà punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.500.

La comunicazione potrà avvenire mediante sms o tramite e-mail, secondo le regole previste dall’art. 15, c. 3 D.Lgs. 81/2015.

Per comunicare all’Ispettorato del lavoro l’avvio delle collaborazioni occasionali iniziate dal 21 dicembre e già concluse, nonché quelle in essere all’11 gennaio (indipendentemente dalla data di inizio) i committenti hanno tempo fino al 18 gennaio. Per quelle decorrenti dal 12 gennaio, invece, la comunicazione deve essere trasmessa secondo il termine ordinario, cioè prima dell’avvio dell’attività.

Con la nota 29/2022 pubblicata l’11 gennaio, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo.