Il MEF con Decreto del 19 Ottobre 2020, avente ad oggetto “Adeguamento del tracciato ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”, ha stabilito che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, gli operatori sanitari, farmacie comprese, devono effettuare la trasmissione delle informazioni al sistema TS comprensive dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie.

Per quanto riguarda la scadenza della trasmissione dei dati il decreto stabilisce che venga effettuata:

• entro la fine del mese di gennaio 2021 per le spese sostenute nel 2020;

• entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema TS indicando anche i seguenti dati:

- il tipo di documento fiscale;

- l’aliquota IVA o la “natura” dell’operazione (ad esempio esente);

-  l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.