L’articolo 22, comma 1,del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

La risoluzione 48/E del 31 Agosto 2020, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, ha istituito il seguente codice tributo:

“6916”denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici–articolo22,decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. 

Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.