Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, pari al 15,6423 per cento.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è, pertanto, pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato con le modalità di cui sopra, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La risoluzione 52/E/2020, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite il modello F24, ha istituito il seguente codice tributo:

“6917”denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONEE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE–articolo 125del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il credito concesso non è però a oggi interamente spendibile, in quanto il contribuente deve effettivamente sostenere le spese agevolabili per poter fruire del relativo credito d’imposta.