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Il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 è intervenuto in tema di credito d'imposta per investimenti in pubblicità, apportando alcune novità con riferimento al solo anno 2020.

In sintesi, l'articolo 98 comma 1 del citato decreto legge ha previsto che il bonus pubblicità di cui all'art. 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017, si applichi, limitatamente all'anno 2020, nella misura del 30 per cento degli investimenti effettuati in pubblicità non rilevando l'incremento di tali investimenti rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per il 2020, il bonus pubblicità può essere utilizzato anche in assenza di spese pubblicitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente.

La norma precisa che, unicamente per l'anno 2020, la comunicazione telematica necessaria per beneficiare di tale credito deve essere presentata tra il primo e il 30 settembre 2020.

Si rammenta che possono beneficiare del Bonus Pubblicità: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica, anche in formato digitale e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia in formato analogico che digitale.

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