L'art. 65 dela Decreto n. 18 del 17 Marzo 2020 prevede, per i soggetti esercenti reddito d’impresa, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria C/1.

Tale credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 Marzo 2020. Pertanto, a titolo di esempio, sono escluse dal credito d’imposta le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie, le profumerie, i ferramenta, le edicole, ecc...