L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.99922, pubblicato il 28 Febbraio 2020, ha aggiornato il tracciato xml per le fatture elettroniche con codici natura e tipi di documento più dettagliati. Tali codici dovranno essere utilizzati obbligatoriamente dal 1 Ottobre 2020, pena lo scarto della fattura.

I nuovi tipi di documento prevedono, tra l’altro, i seguenti nuovi codici per l’integrazione della fattura:

- codice TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;

- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;

- codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;

- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Con l’utilizzo dei nuovi codici sarà possibile evitare la trasmissione dell'esterometro per le fatture passive estere.


Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha anche previsto due diversi codici di identificazione della fattura differita:

- l TD24 che riguarda le fatture differite che i contribuenti utilizzano per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell’operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt).

- il TD 25 che riguarda le fatture differite emesse in caso di triangolazione interna, vale a dire in presenza di una cessione di beni effettuata dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del cedente.

Per quanto riguarda le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che attualmente vanno trasmesse con codice TD01, dovranno essere inviate con codice TD27.


Novità anche per le nuove codifiche relative alla natura delle operazioni, tra le quali si evidenziano:

Il codice N3 (operazioni non imponibili), che presenta nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i seguenti sottocodici:

- N3.1: esportazioni;

- N3.2: cessioni intracomunitarie;

- N3.3: cessioni verso San Marino;

- N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;

- N3.5: operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;

- N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.