Con la recente sentenza n. 11 del 5.2.2020 la Corte Costituzionale, nel rigettare questione di illegittimità costituzionale in materia di incompatibilità alle società di farmacisti, ha fornito alcuni spunti specifici relativi alla posizione dei soci di società di capitali.

Muovendo dall’esame dell' art. 8 L.362/1991 (in relazione all’art. 7 come modificato dalla L. 4.8.2017 n. 124) ha analizzato la posizione di un docente universitario socio di una società di capitali pervenendo alla conclusione di “non incompatibilità” dello stesso in quanto non coinvolto nella gestione della farmacia.

I Giudici di Legittimità hanno rilevato che l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (quella prevista dall’art 8 c.1 lett. c) L. 362/1991) era coerente con il “precedente” modello organizzativo ove vi era preminenza dell’elemento professionale su quello imprenditoriale e commerciale mentre nel contesto del nuovo quadro normativo delineato dalla legge n. 124 del 2017 si è compiuto il passaggio da un’impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad “una impostazione economico-commerciale”.

La Corte ha concluso che i soci non farmacisti di società di capitali (titolari di farmacie) ove siano unicamente in possesso di quote del capitale sociale (senza poteri gestori o di amministrazione), non siano soggetti all’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” già previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 362 del 1991.

La sentenza avrà certamente effetti relativamente al contenzioso relativo alle posizioni dei soci farmacisti di società di capitali per i quali sussisterebbe ancora l’incompatibilità “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato” (v. Tar Lazio n. 5557/2019).

Infatti, affermato il principio che per i non farmacisti soci di capitali non operi la limitazione posta dall’art. 8 L. 362/1991, si potrebbe ritenere che tale incompatibilità non operi - per il principio di parità di trattamento – neanche per i soci farmacisti, non direttori, che partecipano a società di capitali.

Insomma la sentenza potrebbe aprire un “doppio binario” che certamente determinerà ancora l’insorgere di molteplici questioni.