Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto nuove modalità e procedure per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni.

Pertanto, tutti i contribuenti, sia titolari di partita iva che non titolari di partita iva e i sostituti d’imposta che presentano un modello F24 con compensazione, sono ora tenuti a farlo obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

– direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;

– avvalendosi di un intermediario abilitato.

Visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, come ad esempio il "Bonus Renzi" codice tributo 1655, il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e per i rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.