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Le disposizioni previste dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistenti nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. E' quanto prevedere il disegno di legge di bilancio 2020.


Rispetto alla norma precedente, le aliquote dell’imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'11% per le partecipazioni che risultano qualificate e non qualificate possedute alla data del 1° gennaio 2020;

- al 11% per i terreni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

-redigere entro il 30.06.2020 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare,con riferimento al possesso e ai valori correnti al 1° gennaio 2020 ;

-versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2020 sull’intero valore risultante dalla perizia, oppure con pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima sempre entro il 30 giugno 2020.

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