l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018), approvato al Senato, prevede che sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d'imposta 2019, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria, i seguenti soggetti:

-Aziende sanitarie locali;

-Aziende ospedaliere;

-Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

-Policlinici universitari;

-Farmacie pubbliche e private;

-Presidi di specialistica ambulatoriale;

-Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

-Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;

-Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;

-Iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

-Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;

-Iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i

-Iscritti negli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

-Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;

-Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;

-Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;

-Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco. Si tratta, specificamente, delle parafarmacie.

La semplificazione e la riservatezza per assicurare il rispetto della privacy riguardano esclusivamente le fatture attive. Invece nessuna novità è stata prevista per le fatture di acquisto. I fornitori dei predetti contribuenti, cioè dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno le fatture in formato elettronico