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L’art. 16 del Disegno di legge di Bilancio 2018, prevede l’introduzione di una agevolazione finalizzata a favorire l’occupazione giovanile.

L’agevolazione, definita “Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile”, riguarda:

• le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;

• si concretizza nell’esonero triennale del 50% dei contributi dovuti all’Inps, entro il limite di 3.000 euro annui con esclusione dei premi e contributi Inail;

• è rivolto ai datori di lavoro che assumono soggetti che non abbiamo compiuto il 35esimo anno di età, per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2018 e che non abbiamo compiuto il 30esimo anno di età per le assunzioni effettuate dal 01/01/2019.

Condizione per la fruizione:

• il giovane, NON deve aver svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;

• il datore, fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 14/09/2015 n. 150, NON deve aver effettuato nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Rapporti incentivati:

• contratti a tempo indeterminato;

• Trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato;

• Contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio.

L’incentivo è circoscritto alle sole assunzioni di giovani che non risultano essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatta salva l’ipotesi di utilizzo parziale dell’incentivo.

L’esonero dei contributi diventa totale in caso di:

• Assunzioni di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato;

• Assunzioni effettuate al sud.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

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