In relazione alle importanti modifiche apportate dalla legge 124/2017 sulla gestione delle farmacie in ambito societario, risulta ora possibile, per i titolari di farmacie individuali e per i soci titolari di farmacie, pensare su come gestire il passaggio della farmacia ai figli, coniugi ecc. ecc.

Pertanto, potendo anche i soggetti non iscritti all’albo dei farmacisti rivestire la qualifica di socio di società titolare di farmacia, è possibile inserire nella compagine sociale anche i familiari non farmacisti .

Per i titolari di farmacie individuali il suddetto passaggio si realizza tramite un conferimento di azienda e relativa costituzione di società. Tale operazione è neutra ai fini fiscali in base all’art.176 del Tuir.

In tale società il titolare di farmacia individuale, a liberazione della propria quota, apporterà la propria azienda e i soci non farmacisti ( figlio, coniuge, ecc.) apporteranno denaro contante, oppure, nel caso di impresa familiare, i crediti maturati a seguito della loro collaborazione nell’impresa stessa.

Un’operazione simile può essere realizzata anche dalle società già esistenti titolari di farmacia, tramite un aumento di capitale o una donazione di quote.