La Legge 124/2017 oltre ad aver inserito le società di capitali tra i soggetti titolari di farmacia, è intervenuta modificando il comma 2 dell’art. 7 della Legge 362/1991. Ora, pertanto, per poter rivestire la qualifica di socio nelle società  di farmacia, sia esse società di persone che società di capitali,  non è più necessario essere farmacisti iscritti all’albo e in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge n. 475/1968. Ne consegue che l’intera compagine sociale può essere formata da soci che non siano in possesso di detta qualifica.
In relazione a tale modifica nei confronti di società con soci non farmacisti è stato previsto che la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista  "non socio" in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.